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Opera Pia Grattaroli, fondata in Bariano dal Nobile Francesco Grattaroli, trae la sua origine dal testamento del 24 giugno 1830 e dai successivi codicilli del 7 giugno 1831; del 24 giugno e 18 ottobre 1832 dello stesso Nob. Grattaroli, e si denomina per espressa volontà del benemerito fondatore “Luogo Pio Grattaroli per i poveri infermi di Bariano”.

Con decreto Luogotenenziale in data 14 maggio 1916 veniva approvato lo Statuto organico.

L’Ente è stato iscritto nelle Opere Pie riconosciute dalla Legge 3 agosto 1862 n.753 nonché regolamentato ai sensi delle leggi 17 luglio 1890 n.6972 (serie 3) cosiddetta “legge Crispi” e 18 luglio 1904 n.390 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. Il Crispi dopo la liquidazione dei beni ecclesiastici tentò l’operazione con gli enti caritativi ed educativi prevedendo la loro eliminazione e l’assegnazione dei compiti e dei rispettivi patrimoni alla Congregazione di Carità. Non riuscendovi in toto rinunciò alla soppressione dell’incorporazione nelle Congregazioni ma riuscì però ad ottenere dal Parlamento la trasformazione della personalità giuridica di diritto privato degli Enti morali in personalità giuridica di diritto pubblico e quindi Ipab.

Il Prefetto di Bergamo con decreto del 23 giugno 1924 (in adempimento dell’art. 4 6 della legge 6972 del 17 luglio 1890, per come modificato dall’art. 23 del Regio decreto n.2841 del 1923) scioglieva il Consiglio di amministrazione dell’Ente e nominava un Commissario.

Con Decreto Reale 18 giugno 1930 l’amministrazione del Luogo Pio veniva concentrata nella Congregazione di Carità e ciò ai sensi della legge n.6972 del 1890.
Con Legge n.847 del 1937 le Congregazioni di Carità venivano sostituite dall’ECA (Ente comunale di assistenza).

Gli ECA venivano sciolti con Decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24 luglio 1977. Il DPR 616/77, che avrebbe dovuto attuare la delega di cui alla legge 382/75, stabiliva però all’art. 25 la riproposizione, in nuce, del pensiero Crispino, cassato, non a caso dalla Corte costituzionale nel 1981. Rimaneva però il problema della permanenza della legge Crispi nel nuovo ordinamento giuridico italiano e quello della sua compatibilità con la costituzione repubblicana. La Corte costituzionale con sua n.398 del 1988 dichiarava l’illegittimità dell’art.1 della legge Crispi nella parte in cui non prevede che le Ipab regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere assumendo personalità giuridica di diritto privato e ciò qualora abbiano i requisiti di una istituzione privata. Evidenziava, altresì, la Corte costituzionale, il contrasto con l’art.38 della Carta fondativa sulla libera assistenza privata nonché indicava concretamente l’iter per la privatizzazione intesa come riappropriazione della primigenia personalità giuridica privata.

Antecedentemente con D.P.C.M. del 23 dicembre 1978 si escludeva comunque, dal trasferimento al Comune il “Luogo Pio Grattaroli”, in quanto svolgente in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- religiosa.
A mente poi dell’art.95 della Legge regionale lombarda n.1 del 8 gennaio 1986 la gestione del Luogo Pio veniva affidata ad un Collegio commissariale e ciò fino alla entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza pubblica.
Lo Statuto, che nella redazione segue lo spirito e la volontà del Fondatore, viene approvato unitamente alla trasformazione dell’Ente da Istituzione Pubblica di Beneficenza in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e ciò in attuazione della Legge regionale lombarda n.1 del 13 febbraio 2003 nonché del regolamento di attuazione della stessa legge approvato il 4 giugno 2003 n.11.
A seguito della trasformazione di cui all’art. 1 il Luogo Pio Grattaroli di Bariano è una fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile ed ha i seguenti scopi:
a) gestire il patrimonio dello stesso;
b) offrire interventi a persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Bariano;
c) offrire interventi e servizi a persone anziane;
d) offrire interventi e servizi a persone portatrici di handicap fisici;
e) gestire e provvedere al mantenimento dell’Asilo infantile, istituito con deliberazione 9 giugno 1905 approvata dalla Commissione Provinciale di Beneficenza ed Assistenza Pubblica il 5 ottobre 1905 con il n.667, con priorità ai residenti nel Comune di Bariano;
f) accogliere giovani e fanciulli, di ambo i sessi per la loro educazione religiosa, fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età;
g) costituire un centro socio-culturale ricreativo per giovani ed adulti sia normali che disadattati;
h) concorrere gratuitamente all’alloggio degli Arcipreti emeriti che esprimano il desiderio.

Detti scopi verranno perseguiti, utilizzando forme e modi previsti dalle vigenti norme.

La fondazione ha sede in Bariano Via Umberto 1° n.19, e ha durata illimitata.

La fondazione provvede ai suoi scopi:
a) con le entrate patrimoniali;
b) con le rette degli utenti per i servizi offerti;
c) con il contributo di Enti pubblici o privati;
d) con le oblazioni;
e) con la contrazione, di mutui e prestiti;
f) con ogni strumento concesso dalle leggi dello Stato;

La scuola materna “F.Grattaroli”, che ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento paritario ai sensi della legge n.62 del 2000, è una istituzione di ispirazione cristiana, accoglie i bambini dalla prima infanzia di ambo i sessi sino alla ammissione della scuola dell’obbligo e provvede alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell’accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana.

II Consiglio di amministrazione fissa l’orario di apertura e chiusura della scuola nonché le modalità e i criteri per il pagamento della retta di frequenza.

Qualora il Consiglio di amministrazione ne recepisca la necessità, la fondazione si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità, ad attivare un asilo nido nel rispetto della normativa civilistica e sanitaria in materia.

II Luogo Pio è tenuto a sostenere annualmente la spesa per la celebrazione di n.10 (dieci) Messe nella Parrocchia di Bariano di cui una nel giorno 29 ottobre in suffragio del Fondatore.

Il Luogo Pio può: ‘
a) assegnare nel giorno 29 del mese di ottobre di ogni anno un congruo contributo a bambini, adulti o associazioni che si siano distinti in azioni, opere di bene o che abbiano dato lustro alla comunità di Bariano. Il contributo sarà assegnato a giudizio del Consiglio di amministrazione;
b) s opperire ai bisogni della Chiesa Arcipresbiteriale Plebana di Bariano, sia nell’acquisto di paramenti o similari sia per il decoro delle funzioni sacre sia per l’esecuzione di opere strutturali.

Lo Statuto del Luogo Pio Grattaroli